Luce e Gas

Come Cambiare Fornitore Luce e Gas: Passaggi, Tempi e Costi

3 dicembre 2024 Aggiornato il 1 ottobre 2026
Come Cambiare Fornitore Luce e Gas: Passaggi, Tempi e Costi

Per cambiare fornitore di luce e gas basta firmare un contratto con il nuovo venditore: è lui a chiedere il cambio e a recedere dal vecchio contratto. Ti servono il codice POD o PDR e i dati dell’intestatario; il consumo annuo serve per confrontare le offerte. Secondo ARERA il passaggio richiede di norma da uno a due mesi, senza interruzioni.

Cambiare fornitore luce e gas: chi cambia e chi resta

Nel mercato dell’energia lavorano due soggetti diversi, e solo uno dei due si può scegliere.

Il fornitore, o venditore, è la società con cui firmi il contratto: ti vende l’energia elettrica o il gas, fissa il prezzo dell’offerta, emette le bollette e risponde ai reclami. È lui che cambi. Secondo l’Atlante per il consumatore di ARERA, nel mercato libero chiunque può decidere da quale venditore e a quali condizioni comprare luce e gas, cambiando venditore o tipo di contratto.

Il distributore gestisce la rete locale che porta l’energia fino a casa e il contatore. È lui che legge i consumi, come spiega ARERA nella scheda su ogni quanto va letto il contatore, ed è lui che può sostituire il misuratore. Il distributore dipende dalla zona in cui si trova la casa e non si sceglie: resta lo stesso con qualsiasi venditore. Il trasporto sulle lunghe distanze, sulla rete nazionale ad alta tensione, è un’altra attività ancora (la trasmissione), che per l’elettricità fa capo a Terna.

Per questo il cambio è un’operazione solo contrattuale. Nella bolletta della luce, ricorda la pagina ARERA sullo scontrino dell’energia, la spesa per la rete e per gli oneri generali di sistema non dipende dal contratto: da un’offerta all’altra cambia la spesa per la vendita dell’energia. Come si leggono queste voci lo spiega la guida su come leggere la bolletta della luce.

Cosa serve per cambiare fornitore

Prima di firmare tieni a portata di mano l’ultima bolletta: quasi tutti i dati richiesti sono lì.

  • Codice POD per la luce: identifica il punto in cui prelevi l’energia e non cambia quando cambi venditore. Secondo la pagina ARERA sui dati della fornitura va comunicato quando firmi il nuovo contratto. Dove trovarlo e com’è fatto lo spiega la guida al codice POD.
  • Codice PDR per il gas: identifica il punto di riconsegna, anche questo nei dati della fornitura. La pagina ARERA sui dati della fornitura gas precisa che serve a identificare con certezza l’utenza; i dettagli sono nella guida a Smc e codice PDR.
  • Dati dell’intestatario: nome, codice fiscale e indirizzo della fornitura. Il cambio fornitore riguarda un contratto già intestato a te; se la fornitura è intestata a un’altra persona, per esempio a chi abitava prima nella casa, serve una voltura, spiegata nella guida sulla voltura con cambio fornitore.
  • IBAN, se scegli di pagare con addebito diretto sul conto.
  • Consumo annuo in kWh per la luce e in Smc per il gas, riportato nel frontespizio: serve per confrontare le offerte sulla tua spesa reale.

A fine percorso può servire anche una lettura del contatore. Se il contatore non è elettronico, in caso di cambio venditore il venditore deve informarti della possibilità di comunicare l’autolettura, con le modalità e il periodo in cui farlo, come indica l’Atlante ARERA sulla bolletta di chiusura.

Come cambiare fornitore: i passaggi

  1. Confronta le offerte sui tuoi consumi. Con il consumo annuo puoi stimare la spesa di ogni offerta. Conta la parte che decide il venditore: prezzo al kWh o allo Smc, quota fissa, durata delle condizioni economiche. Le offerte attive dei fornitori partner sono nella pagina delle offerte luce e gas; in alternativa puoi caricare la bolletta su Billding e vedere quanto spenderesti con ciascuna.
  2. Leggi la scheda sintetica. Ogni offerta ha una scheda che ne riassume le caratteristiche: controlla durata, tipo di prezzo, eventuali garanzie richieste e il riquadro «Modalità e oneri per il recesso», che ARERA cita nella scheda su quanto costa cambiare venditore.
  3. Firma il nuovo contratto. Insieme al contratto rilasci al nuovo venditore una procura a recedere dal vecchio contratto a tuo nome, come prevedono le regole ARERA sul recesso (delibera 302/2016, allegato A, articolo 3).
  4. Non disdire il vecchio contratto. Il recesso lo esercita il nuovo venditore, inviando la richiesta di cambio (switching) al Sistema Informativo Integrato, il SII; se la richiesta ha esito positivo, il SII avvisa il venditore uscente entro un giorno lavorativo (stessa delibera, articolo 4). Il recesso che invii tu al venditore attuale è previsto per i casi diversi dal cambio venditore, come la chiusura della fornitura (articolo 5).
  5. Attendi la data di attivazione. La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto. Da quel giorno le bollette arrivano dal nuovo venditore, mentre il vecchio emette la bolletta di chiusura.

Il percorso è lo stesso se oggi sei nel servizio a tutele graduali: non serve disdire nulla e l’uscita non ha costi, come spiega la guida al servizio a tutele graduali.

Quanto tempo serve per cambiare fornitore

La regola è la stessa per luce e gas. Secondo l’Atlante ARERA, nelle schede sui tempi del cambio per l’elettricità e per il gas, il passaggio effettivo richiede normalmente da uno a due mesi, perché i cambi di venditore avvengono di norma il primo giorno del mese:

  • se il nuovo venditore attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un mese, il cambio decorre dal primo giorno del mese successivo;
  • se supera quel termine, il cambio slitta di un mese.

L’esempio di ARERA: per passare al nuovo venditore il 1° febbraio, la richiesta deve partire entro il 10 gennaio; dopo quella data il cambio scatta il 1° marzo.

C’è un secondo fattore. Per i clienti domestici, se il contratto non è firmato negli uffici o in uno sportello del venditore, la procedura parte solo dopo i giorni previsti per il diritto di ripensamento, salvo che sia il cliente a chiedere di avviarla prima. Un contratto firmato online il 28 gennaio, per esempio, esce dai 14 giorni di ripensamento l’11 febbraio, oltre il giorno 10: senza una richiesta di avvio anticipato, il cambio scatterebbe il 1° aprile.

Fino alla data del cambio paghi le bollette del vecchio venditore alle condizioni del contratto in corso. Se hai un’offerta in scadenza o un aumento in arrivo, conviene firmare con qualche settimana di anticipo: per la data del cambio conta il giorno in cui il nuovo venditore invia la richiesta, non quello della firma.

Costi e penali

Cambiare venditore, secondo ARERA, non ha costi per il cliente. Le sole spese possibili sono legate al nuovo contratto: l’imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e un deposito cauzionale o un’altra garanzia, se il contratto li prevede.

Anche il vecchio venditore, di regola, non può chiederti nulla per l’uscita: per le forniture di casa e delle piccole attività le regole ARERA sul recesso escludono penali e spese di chiusura (articolo 6). Le eccezioni riguardano solo l’elettricità: i contratti a prezzo fisso con durata determinata, che possono prevedere un onere di recesso anticipato indicato nel contratto e nella scheda sintetica, e i contratti delle imprese con più di 50 dipendenti o oltre 10 milioni di euro di fatturato. Casi, limiti e calcolo dell’onere sono nella guida alle penali per cambiare gestore.

Nessuna interruzione della fornitura

Durante il cambio luce e gas non si interrompono. Secondo l’Atlante ARERA il cambio di venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti, per l’elettricità come per il gas. Non serve l’appuntamento con un tecnico e il contatore resta lo stesso, perché lo gestisce il distributore.

I consumi non vengono nemmeno pagati due volte. Nella scheda sul rischio di doppia fatturazione, ARERA spiega che la stessa lettura registrata al momento del cambio è usata dal nuovo venditore per fatturare i consumi successivi e dal vecchio per fatturare quelli precedenti, nella bolletta di chiusura.

Bolletta di chiusura e deposito cauzionale

Dopo il passaggio il vecchio venditore emette la bolletta di chiusura, con i consumi fino al giorno del cambio. Secondo ARERA è la bolletta emessa alla cessazione della fornitura e contiene anche la restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato.

I tempi e gli indennizzi sono fissati:

  • devi ricevere la bolletta di chiusura entro 6 settimane dalla data di cessazione della fornitura (scheda ARERA sui tempi);
  • se arriva in ritardo, il venditore ti deve un indennizzo automatico nella stessa bolletta: 4 euro per un ritardo fino a 10 giorni, più 2 euro ogni 10 giorni ulteriori, fino a un massimo di 22 euro (scheda ARERA sui ritardi);
  • se il distributore non mette a disposizione la lettura finale entro 30 giorni dalla cessazione, ti spetta un indennizzo automatico di 35 euro, riconosciuto tramite il venditore nella bolletta di chiusura (stessa scheda ARERA).

Per calcolare i consumi il venditore usa, in quest’ordine, le letture effettive, le autoletture validate e, solo in mancanza di queste, le stime (Atlante ARERA). Con un contatore tradizionale, comunicare l’autolettura quando il venditore te lo propone evita che la chiusura si basi su una stima.

Il nuovo venditore può chiederti a sua volta un deposito cauzionale, se il contratto lo prevede. Quanto può valere e quando viene restituito lo spiega la guida al deposito cauzionale di luce e gas.

Contratti non richiesti e diritto di ripensamento

Il diritto di ripensamento permette di annullare un contratto appena firmato. Secondo l’Atlante ARERA dura:

  • 14 giorni se il contratto è stato concluso fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza, per esempio online o al telefono;
  • 30 giorni se è stato concluso durante una visita a domicilio non richiesta o un’escursione organizzata dal venditore per promuovere contratti di fornitura.

Diverso è il caso di un contratto mai firmato. Se ricevi la bolletta di un venditore che non hai scelto, il testo integrato ARERA sui contratti non richiesti (TIRV, articolo 6) prevede che il cliente domestico invii un reclamo al nuovo venditore entro 40 giorni dall’emissione della sua prima bolletta. Chi scopre l’attivazione prima può reclamare subito, ma il termine non riparte dalla scoperta. Il reclamo nei termini è la condizione per accedere alla procedura di ripristino: se il venditore aderisce e accoglie il reclamo, puoi tornare al contratto precedente. Come riconoscere un’attivazione non richiesta e come scrivere il reclamo lo spiega la guida sul cambio gestore senza consenso.

Per evitare sorprese, firma solo dopo aver letto la scheda sintetica e non dare il codice POD o PDR a chi te lo chiede al telefono o alla porta per un controllo: sono i dati che servono per attivare un contratto.

Quando hai la bolletta a portata di mano, carica la bolletta e scopri con Billding quanto risparmi cambiando fornitore. Altre guide sulle voci della bolletta e sul mercato libero sono tra le guide su luce e gas.

Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole per cambiare fornitore di luce e gas?

Secondo ARERA servono normalmente da uno a due mesi. Il cambio decorre dal primo giorno del mese successivo se il nuovo venditore avvia la procedura entro il giorno 10, altrimenti slitta di un mese. Per i clienti domestici che firmano online o al telefono, la procedura parte dopo i 14 giorni di ripensamento, salvo richiesta del cliente.

Cambiare fornitore di luce e gas costa qualcosa?

No, secondo ARERA il cambio è gratuito. Possono esserci solo l’imposta di bollo, se dovuta, e un deposito cauzionale se il nuovo contratto lo prevede. Per famiglie e piccole imprese il vecchio venditore può chiedere un onere di recesso anticipato solo nei contratti luce a prezzo fisso con durata determinata, e solo se è indicato nel contratto.

Devo disdire il vecchio contratto quando cambio fornitore?

No. Firmando il nuovo contratto dai al nuovo venditore la procura a recedere a tuo nome: è lui a inviare la richiesta di cambio al Sistema Informativo Integrato, che avvisa il vecchio venditore. Il recesso inviato da te al venditore attuale serve a chiudere la fornitura, non a cambiare venditore.

Durante il cambio fornitore resto senza luce o gas?

No. Secondo ARERA il cambio di venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti. Il distributore resta lo stesso, e la lettura registrata al momento del cambio divide i consumi tra la bolletta di chiusura del vecchio venditore e quelle del nuovo.

Posso ripensarci dopo aver firmato il nuovo contratto?

Sì, se il contratto è stato concluso a distanza o fuori dai locali del venditore: il diritto di ripensamento dura 14 giorni, che diventano 30 se la firma è avvenuta durante una visita a domicilio non richiesta. Per un contratto mai firmato, invece, ARERA prevede un reclamo al nuovo venditore entro 40 giorni dall’emissione della sua prima bolletta.

Foto di Pino' Surace

CTO di Billding

Pino' Surace è fondatore e CTO di Billding, inserito da Forbes Italia nella lista Under 30 del 2026. Guida lo sviluppo della piattaforma di comparazione — dall'analisi delle bollette al confronto delle offerte — e coordina la redazione del blog: gli articoli passano dalla sua revisione per garantire informazioni accurate e aggiornate su luce, gas, internet e telefonia.

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